(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorita' sanitarie preposte all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), previsto dall'ordinanza del Ministro della sanita' 11 maggio 2001, concernente: «Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)» e dagli atti dirigenziali attuativi, nonche' ai fini di indennizzare eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta dalla medesima ordinanza. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a partire dal 1° luglio 2001 e consistono in: a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorita' sanitaria competente dei propri capi per i prelievi periodici di sangue, finalizzati alla realizzazione dei piani di sorveglianza; b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori ove si verifichino aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide; c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento vaccinale, ivi compresa la natimortalita' e la mortalita' neonatale e perinatale; d) un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.