(Pubblicata  nel  suppl. ord. n. 7 Bollettino ufficiale della Regione
                  Lazio n. 29 del 20 ottobre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto

    1.  La  presente  legge dispone interventi a favore delle aziende
agricole   con   allevamento  zootecnico  ovino,  caprino,  bovino  e
bufalino,  ai  fini di incentivare la collaborazione con le autorita'
sanitarie   preposte   all'attuazione   del   piano  di  sorveglianza
sierologica  per  la  febbre  catarrale  degli  ovini  (Blue Tongue),
previsto  dall'ordinanza  del  Ministro della sanita' 11 maggio 2001,
concernente:  «Misure  urgenti  di  profilassi vaccinale obbligatoria
contro  la  febbre  catarrale degli ovini (Blue Tongue)» e dagli atti
dirigenziali  attuativi,  nonche'  ai  fini di indennizzare eventuali
danni  conseguenti  alla  vaccinazione  obbligatoria  disposta  dalla
medesima ordinanza.
    2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 sono concessi, nei limiti
dello  stanziamento  di  bilancio,  a  partire  dal  1° luglio 2001 e
consistono in:
      a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati
dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorita' sanitaria
competente  dei  propri  capi  per  i  prelievi  periodici di sangue,
finalizzati alla realizzazione dei piani di sorveglianza;
      b) un  indennizzo  a  parziale  ristoro  del danno subito dagli
allevatori  ove  si verifichino aborti conseguenti la vaccinazione di
fattrici gravide;
      c) un    indennizzo   per   i   capi   morti   in   conseguenza
dell'intervento  vaccinale,  ivi  compresa  la  natimortalita'  e  la
mortalita' neonatale e perinatale;
      d) un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel
periodo successivo alla vaccinazione.